Nelle opposizioni all'esecuzione ex art 615 comma 2 c.p.c., ci troviamo di fronte a due possibile casistiche ben distinte riguardo il deposito telematico. Nel primo caso, quello più “semplice”, il pignoramento è già iscritto e dunque abbiamo già il numero di ruolo del procedimento; nel secondo caso invece, pur essendo già iniziata l’esecuzione, l’RG ancora non è disponibile. Vedremo che la modalità di deposito telematico differiscono sostanzialmente nei due casi.
Numero di ruolo già disponibile: in questo caso l'opposizione andrà presentata all’interno del procedimento stesso, a tale scopo utilizzeremo Atto di costituzione avvocato (AttoCostituzioneAvvocato) dopo aver selezionato il Registro delle esecuzioni mobiliari.
Inseriremo successivamente il Tribunale di destinazione e il numero di ruolo del pignoramento opposto
Successivamente inseriremo i dati della parte
e i dati dell’avvocato depositante. N.B. in questo schema tale dato non è obbligatorio, ma è vivamente consigliato inserirlo per evitare problemi nei controlli automatici
Numero di ruolo NON disponibile: qui la faccenda si complica in quanto, non avendo ancora l’RG del procedimento, non sarà possibile utilizzare la strada precedentemente esposta. Per una trattazione più approfondita si veda questo articolo dell’avv. Roberto Arcella. Si tratta quindi di iscrivere un nuovo procedimento a tutti gli effetti (art. 159 ter disp. att. c.p.c.). Con la versione 1.4.8 di SLpct disponibile dall’ 11 marzo, sono stati inseriti i nuovi atti che permettono tale iscrizione:
Sarà quindi necessario selezionare l’oggetto corrispondente:
Dopodichè si procederà con i passaggi relativi all’iscrizione. L’unica avvertenza riguarda il fatto che gli schemi ricalcano molto da vicino quelli della normale iscrizone del pignoramento, quindi vengono richiesti dati a volte ambigui o inesistenti. L’unico consiglio al momento è di essere “creativi”, sperando che vengano al più presto migliorati. Comunque c’è sempre la possibilità di procedere col deposito cartaceo.